(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del
                            7 marzo 2002)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Sostituzione  del comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio
                             1997, n. 21

    1.  Al  comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1997,
n.  21  (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato),
come  modificata  dalla  legge  regionale  31 agosto  1999, n. 24. le
parole:
      "non  oltre  il 31 gennaio di ogni anno", sono sostituite dalle
seguenti:  "nei  termini  previsti  dal piano degli interventi di cui
all'Art. 29".