(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 10 del 7 marzo 2002) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione del comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 1. Al comma 4 dell'art. 30 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), come modificata dalla legge regionale 31 agosto 1999, n. 24. le parole: "non oltre il 31 gennaio di ogni anno", sono sostituite dalle seguenti: "nei termini previsti dal piano degli interventi di cui all'Art. 29".